Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Persona che redige Documento di Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi costituisce un obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro. Per migliorare il livello di sicurezza all’interno dell’azienda, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure di prevenzione e protezione dei rischi. Questo è quanto stabilito dal decreto legislativo 81/08.

Quindi, il datore di lavoro solo dopo aver valutato ed elaborato i rischi presenti in azienda adotta le misure di prevenzione atte a ridurli e solo successivamente consegna il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
In questo articolo spiegheremo nel dettaglio chi redige il documento e quali sanzioni sono previste in caso di mancata redazione del DVR.

Chi ha il compito di redigere il DVR?

Il documento di valutazione dei rischi è redatto solo ed esclusivamente dal datore di lavoro. Questo documento deve riguardare tutti i rischi riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quei lavoratori esposti a rischi particolari come stress da lavoro o connessi a differenze contrattuali.
Secondo la normativa 81/2008 egli è obbligato a nominare:

  • l’RSPP (Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione);
  • Medico competente;
  • RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) scelto dai lavoratori.

Ognuna di queste figure svolge un ruolo ben preciso. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro non solo per l’elaborazione del documento ma anche per la valutazione e individuazione delle misure di sicurezza e di salute dei lavoratori.

Il medico competente si occupa di tutte le attività volte a tutelare la salute, l’integrità psicofisica dei lavoratori e organizzare il primo soccorso.

Infine, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve essere consultato dal datore di lavoro preventivamente rispetto a tutte le attività volte a valutare i rischi. Successivamente all’RLS deve essere consegnato il relativo documento con tutte le misure di prevenzione adottate.

Oltre a nominare gli addetti al primo soccorso e all’antincendio, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti e consegnare a tutti i lavoratori i dispositivi di prevenzione.

Linee guida per la redazione del DVR

La redazione del DVR è obbligatoria quando l’azienda ha minimo un lavoratore. Se l’azienda è da poco costituita il DVR va redatto entro i 90 gg dalla costituzione mentre se si assume un lavoratore in un’impresa già costituita il datore di lavoro è obbligato contestualmente all’assunzione a redigere il DVR.

Il DVR non necessariamente deve essere redatto in forma cartacea ma è possibile conservare il documento in forma elettronica. Per attestare la data certa di emissione possiamo far redigere contestualmente il DVR all’RSPP, Medico competente e al rappresentante dei lavoratori.

Il legislatore ha previsto per le piccole e medie imprese di fare ricorso ad un modello semplificato che viene anche denominato modello di procedure standardizzate. Si tratta di un formato scaricabile dal sito ed è applicabile alle:

  • Piccole imprese con meno di 10 dipendenti;
  • Medie imprese con meno di 50 dipendenti.

In entrambe esiste l’obbligo di redigere il modello di procedure standardizzate purché si tratti di aziende a rischio di incidenti rilevanti.
Il datore di lavoro elabora il DVR per ogni unità produttiva a cui si riferisce e in caso di modifiche del processo produttivo il documento deve essere aggiornato.

Le conseguenze della mancata compilazione del DVR: sanzioni e responsabilità

Il DVR costituisce la base della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e la mancata redazione di tale documento costituisce una violazione di legge punibile anche con l’arresto. In particolare, il datore di lavoro in caso di incompleta valutazione dei rischi e del relativo documento può incorrere nell’obbligo del pagamento di un’ammenda nell’obbligo di pagamento di un’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro oppure con l’arresto dai 3 a 6 mesi.

Il medico competente, invece, in caso di mancata collaborazione con il datore di lavoro è punibile con la detenzione fino a 3 mesi o con l’ammenda da 400 Euro a 1.600 Euro.

Articoli correlati