Al fine di dare un maggior respiro alle imprese e ai soggetti che più hanno risentito dell’emergenza sanitaria, il governo ha previsto delle agevolazioni fiscali per questi soggetti. In particolare, il decreto legge n. 23 dell’8 aprile del 2020, agli articoli 18 e 22 del capo IV, ha introdotto delle misure fiscali che prevedono la sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali.
Il governo, quindi, ha deciso di rinviare le scadenze fiscali per le imprese che hanno avuto un calo di attività durante questi mesi di pandemia. Se sei un’azienda o un lavoratore autonomo e negli ultimi mesi hai avuto un notevole calo di ricavi potresti usufruire della proroga dei versamenti tributari in scadenza. Ovviamente la sospensione dei versamenti e degli adempimenti non è per tutte le imprese e i professionisti, ma ci devono essere determinati requisiti da rispettare.
In questo articolo andremo ad analizzare tutte le ipotesi in cui le imprese, i lavoratori autonomi e i titolari di partita Iva possano ottenere il rinvio delle scadenze fiscali e quindi usufruire della sospensione dei versamenti.
Sospensione dei versamenti tributari
Per venire incontro alle imprese ed ai professionisti, il governo ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari. Nel dettaglio è prevista la sospensione dei versamenti di ritenute alla fonte relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Inoltre, tale decreto prevede la sospensione dell’IVA (imposta sul valore aggiunto) e dei versamenti di contributi previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
I soggetti che usufruiscono della sospensione dei versamenti tributari per i mesi di aprile e maggio sono i seguenti:
- imprese che hanno avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo/aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dello scorso anno (il fatturato non deve essere superiore a 50 milioni di euro rispetto all’anno precedente);
- imprese che hanno avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo o aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dello scorso anno (il fatturato non deve essere superiore a 50 milioni di euro rispetto all’anno precedente);
- imprese che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza; è prevista la sospensione dell’IVA per queste province soltanto se hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo/aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dello scorso anno a prescindere dal volume di ricavi.
Inoltre, è prevista la sospensione di tali versamenti in scadenza ad aprile e maggio anche alle imprese che hanno intrapreso un’attività dopo 31 marzo 2019, nonché gli enti non commerciali che svolgono attività non in regime d’impresa.
I versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno oppure fino ad un massimo di 5 rate mensili e a decorrere del mese di giugno.
Sospensione delle ritenute
Nel decreto è prevista anche una sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni. I soggetti che usufruiscono della sospensione della ritenuta tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono i seguenti:
- Coloro che hanno avuto incassi fino al 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
- Nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente.
La ritenuta dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 31 luglio oppure fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere del mese di luglio.
Altre misure di proroghe fiscali
Nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile del 2020 sono previste ulteriori proroghe fiscali:
- Per gli acconti (IRPEF, IRES e IRAP) relativi all’anno 2020 non sono dovuti interessi e sanzioni purché risulti versato almeno l’80% della somma dovuta;
- I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020;
- Per la tardiva trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 non si applica la sanzione se il sostituto d’imposta l’ha trasmessa entro il 30 aprile.