A seguito delle misure di contenimento per contrastare il diffondersi del Coronavirus, il governo ha emanato un decreto-legge denominato “Cura Italia”. Tale decreto si applica in diversi ambiti: si tratta di misure adottate per sostenere il lavoro e i lavoratori, offrire misure fiscali a sostegno della liquidità alle famiglie e alle imprese e volto al potenziamento del servizio sanitario nazionale.
In particolare, al fine di sostenere i commercianti e gli artigiani che sono stati costretti a chiudere, il governo ha previsto un credito d’imposta sugli affitti pagati nel mese di marzo. Tale credito è previsto espressamente dall’ articolo 65 del decreto legge n. 18/2020. In questo provvedimento varato il 17 marzo del 2020 sono state previste numerose misure e bonus a garanzia anche delle micro, piccole e medie imprese. Oltre al bonus di 600 euro per i titolari di partita IVA nel decreto è stato previsto un credito di imposta per le attività commerciali di negozi e botteghe.
Quindi se sei titolare di un negozio o di una bottega potresti avere i requisiti per beneficiare del credito d’imposta. In questo articolo andremo ad analizzare nel dettaglio che cosa prevede il credito d’imposta per gli affitti per gli esercenti di attività commerciali e come richiederlo.
Chi può beneficiare del credito d’imposta sugli affitti
Nel decreto di marzo “Cura Italia” all’articolo 65 è stato riconosciuto dalla norma un credito di imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione pagato nel mese di marzo. Tale normativa si applica agli eserciti di attività d’impresa che rientrano nella categoria catastale C1, ovvero soltanto ai negozi e alle botteghe.
Il credito d’imposta è un’agevolazione fiscale che il contribuente vanta nei confronti dell’erario. Questo credito può essere utilizzato a compensazione dei debiti, a diminuzione delle imposte dovute e in alcuni casi si può richiedere il rimborso dovuto. Il decreto all’articolo 65 dice che tale credito è utilizzabile soltanto in compensazione e non per altri scopi.
Quindi un commerciante o un artigiano che è stato costretto a chiudere nel periodo di pandemia può usufruire di questa agevolazione fiscale del 60% dell’importo pagato.
Come dichiarare il credito d’imposta sugli affitti all’erario?
Il credito d’imposta deve essere dichiarato nel modello F24 recante il codice tributo “6914” e contenente la denominazione” Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi “.
Tale modello deve essere compilato nel codice tributo della sezione “Erario” e nella Colonna “Importi a credito compensati”. Inoltre, il modello F24 è da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
A chi non spetta il credito d’imposta sugli affitti
Al fine di chiarire i dubbi generati dall’emanazione del decreto riguardanti chi possa usufruire o meno del credito d’imposta sugli affitti ti diremo chi non ha diritto ad usufruire di tale agevolazione.
Non possono beneficiare del credito d’imposta sugli affitti le attività commerciali non sospese durante l’emergenza, ovvero quelle rientrati nei servizi di persona e nei generi di prima necessità.
Inoltre, nella Circolare n.8 /E del 3 aprile l’Agenzia delle entrate è stato ribadito che il decreto si applica soltanto agli immobili rientranti nella categoria catastale C1, quindi restano esclusi tutti gli altri. Ad esempio: i magazzini e locali a deposito, i laboratori di arti e mestieri oppure i fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro.